Ufficiale il deferimento dell’U.S. Avellino per responsabilità diretta ed oggettiva. Novanta giorni per la sentenza

Al termine del lungo procedimento della Procura Federale, è stato notificato al legale dell’U.S. Avellino, avv. Edoardo Chiacchio, il deferimento della società biancoverde per responsabilità diretta ed oggettiva, a seguito della presunta “combine” della partita Catanzaro-Avellino del 5 maggio 2013.

Il provvedimento, che manda a giudizio oltre all’Avellino anche il Catanzaro, non è giunto inatteso, anche perchè il legale della società di Piazza Libertà aveva sempre sostenuto che il deferimento sarebbe stato un “atto dovuto”. Ad ogni modo, Chiacchio ha tenuto a precisare che, essendo davvero “flebile” il complesso degli indizi a carico dell’U.S. Avellino, il processo, che dovrà tenersi entro novanta giorni da ieri, dovrebbe concludersi con una sentenza assolutoria per la società biancoverde.

Ecco il testo ufficiale del deferimento:

Esaminati gli atti e valutate le risultanze dell’istruttoria espletata, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Walter Taccone, all’epoca dei fatti Presidente dell’U.S. Avellino 1912, Vincenzo De Vito, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo dell’U.S. Avellino 1912, Giuseppe Cosentino, all’epoca dei fatti Presidente del Catanzaro Calcio 2011, Armando Ortoli, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo del Catanzaro Calcio 2011 e Andrea Russotto “per avere tutti, in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Catanzaro-Avellino, disputata in data 05/05/2013 e valevole per la penultima giornata del Campionato di Lega Pro Girone ‘B’ della stagione sportiva 2012/13”.

Per i comportamenti posti in essere dai propri dirigenti, le società U.S. Avellino 1912 e Catanzaro Calcio 2011 sono state deferite a titolo di responsabilità diretta e oggettiva.

Deferiti, inoltre, per “omessa denuncia”,  Francesca Muscatelli, all’epoca dei fatti soggetto ex art. 1 bis, co. 5, del C.G.S. e Marco Pecora, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato del Catanzaro Calcio 2011 s.r.l. “per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuti a conoscenza della ‘combine’ riguardante la gara Catanzaro-Avellino del 05/05/2013”.

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